Digitalizzazione, le ultime novità

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Prima parte

 

Nell’ottica della semplificazione  del Governo Italiano e delle ultime direttive Europee

un breve elenco  delle novità più significative:

 

Viene definita Fattura elettronica solo quando viene inviata al destinatario in formato elettronico ( esempio: PEC. SDI, ecc…) – Vedi direttiva Europea n. 45/2010/UE

 

La fattura elettronica

deve essere portata in conservazione con cadenza annuale – vedi DM 17/6/2014. Quindi la conservazione delle fatture elettroniche  è stata allineata  a quella dei libri e registri contabili e dovrà essere completato entro il termine di tre mesi dalla scadenza prevista per la presentazione della dichiarazione annuale

 

La fattura elettronica può essere conservata in altro Stato purché si attenga alle regole di conservazione Italiane. Pertanto quando si stipula

 un contratto i outsourcing, avente per oggetto il servizio di conservazione, va specificato  il luogo fisico di conservazione

 

L’articolo  6  DMEF 17 giugno 2014 stabilisce che il pagamento dell’imposta di bollo debba avvenire  entro 120 giorni dalla chiusura di esercizio e non dovranno più effettuarsi comunicazioni preventive e consuntive  alla Agenzie delle EntrateCol DMEF 17 giugno 2014  viene stabilito  per i documenti rilevanti  ai fini fiscali e tributari  l’implicita abrogazione dell’invio telematico all’Agenzia delle Entrate  dell’impronta dell’archivio informatico oggetto di conservazione

 

Nota: la diffusione della fatturazione elettronica  dovrebbe portare  in Europa  un risparmio pari a 240 miliardi in 6 anni e questo è uno dei moti essenziali che sta prendendo sempre più piede la volontà di creare una infrastruttura paneuropea per gli interscambi  legati alle procedure di appalto che comprendono lo scambio delle fatture:

Il progetto pilota  PEPPOL ( Pa-European Public Procurement On line)

 

Il regolamento Eidas

 

REGOLAMENTO (UE) N. 910/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 luglio 2014

Regolamento in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno

(Regolamento eIDAS), che entrerà in vigore il 1° luglio 2016

 

Il regolamento Eidas

Scopo del Regolamento

Consentire transazioni elettroniche sicure e omogenee fra imprese, cittadini e autorità pubbliche, in modo da migliorare l’efficacia dei servizi elettronici pubblici e privati

Identificazione e autenticazione SPID

 

SPID: Sistema Pubblico per la gestione dell’Identità Digitale di cittadini e imprese

“Il sistema SPID è costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell’Agenzia per l’Italia digitale, […] , gestiscono i servizi di registrazione e di messa a disposizione delle credenziali e degli strumenti di accesso in rete nei riguardi di cittadini e imprese per conto delle pubbliche amministrazioni, in qualità di erogatori di servizi in rete, ovvero, direttamente, su richiesta degli interessati.” (CAD-art. 64 comma

Gestori attualmente accreditati:        INFOCERT ID – InfoCert S.p.a              POSTE ID – Poste Italiane S.p.a          TIM ID – Telecom Italia Trust Technologies S.r.l.

 

Circolare Accredia 7/2016 del 23 febbraio 2016

Necessario ottenere una conferma di garanzia equivalente delle procedure adottate dal soggetto pubblico o privato per controllo e la verifica dell’identità (persona fisica) a quelle definite nella sezione 2.1.2 del regolamento di esecuzione 2015/15022-sexies)

 

Sigilli elettronici 

 

Il sigillo elettronico è trattato dagli artt. 35 fino a 40 del regolamento e serve per provare l’emissione di un documento elettronico da parte di una determinata persona giuridica, dando la certezza dell’origine e dell’integrità del documento stesso; oltretutto, secondo l’art. 35, ad un sigillo non possono essere negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali solo perché è elettronico.

 

Contrassegno elettronico

 

Il contrassegno apposto ai sensi del primo periodo sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa e non può essere richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico. I programmi software eventualmente necessari alla verifica sono di libera e gratuita disponibilità”.

Salvo Esposito

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