PEC e Firma digitale

Nel mio precedente articolo, ho parlato di internet e nello specifico della posta elettronica che sempre  più spesso usiamo per inviare documenti di importanza rilevante.

E’ importante avere la certezza che il documento inviato sia leggibile,autentico e immodificabile per evitare un uso improprio dello stesso, a tale fine si ricorre alla firma digitale.

La firma digitale si basa su un certificato qualificato e su sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, di rendendere  manifesta ,rispettivamente , la provenienza e l’integrità di un documento informatico.

E’ importante evidenziare che se stiamo parlando dell’invio di un documento importante e quindi di rilevanza fiscale o legale non ci dobbiamo affidare alla posta elettronica semplice ma alla posta elettronica certificata (PEC).

Quanto è riservata la nostra posta elettronica ?

La riservatezza è abbastanza ma non possiamo essere garantiti al 100%, poiché qualsiasi destinatario potrebbe inoltrarla ad altre persone, tant’è che alcuni indirizzi postali sono vere e proprie mailing list che a loro volta ridistribuiscono i messaggi a diverse e altre persone.

La raccomandazione è quella che ho sempre dato : non inviare nulla che non vorreste vedere appiccicato accanto ala macchinetta del caffè oppure scarabocchiato vicino a un telefono pubblico.

Questa cautela va sempre rispettata anche se nei recenti sistemi di posta elettronica sono inserite caratteristiche di codifica che migliorano la condizione di riservatezza.

La PEC può essere considerato un sistema sicuro perché caratterizzato da una procedura che eleva la percentuale di riservatezza e sicurezza nell’invio dei nostri documenti importanti……….,vediamo perché.

La PEC , pur presentando analogie con la raccomandata A.R., evidenzia il ruolo fondamentale che nel processo di certificazione assume un soggetto terzo rispetto al mittente e destinatario, denominato gestore di posta elettronica certificata.

Il Gestore, una volta ricevuto il messaggio dal mittente , effettua alcuni controlli formali previsti per legge e ove non riscontri una anomalia, predispone la ricevuta di accettazione che fa tenere al mittente.

Tale ricevuta è un documento importante, poiché in essa sono contenuti i dati di certificazione  che costituiscono prova dell’avvenuta spedizione.

A sua volta il Gestore del Destinatario deposita quanto trasmesso nella casella di posta del proprio cliente e invia al mittente la ricevuta di avvenuta consegna che a tutti gli effetti costituisce prova che il messaggio è stato ricevuto con le conseguenti implicazioni giuridiche.

Bisogna, però, precisare che detta attestazione non garantisce che il messaggio è stato letto da parte del Destinatario.

Pertanto è importante tenere presente che la PEC non prevede l’effettiva lettura del messaggio ma sicuramente la prova dell’avvenuta consegna .

Il contenuto di quanto trasmesso a mezzo PEC , sia esso un messaggio o un allegato, non è assistito da alcuna fede probatoria e quindi è improprio affermare che a differenza della raccomandata A.R. , essa certifica di default anche il contenuto dei messaggi trasmessi.

Nelle intenzioni del legislatore la PEC deve rappresentare lo strumento privilegiato per le comunicazioni d’impresa dirette alla Pubblica Amministrazione ma non capita di rado che le imprese trovino difficoltà a comunicare.

Diversamente la PEC rappresenta un mezzo idoneo nei rapporti tra privati e in particolare tra imprese, un esempio su tutti : la cessione del credito di cui all’articolo 1264 cc.

Inoltre la PEC costituisce un valido strumento di compliance aziendale, soprattutto ove occorre garantire trasparenza,tracciabilità e sicurezza nelle comunicazioni.

Una raccomandazione finale nel caso in cui dobbiamo inviare un documento importante: Firmare con la firma digitale il testo oppure l’allegato che devo inviare e utilizzare la PEC come veicolo di trasmissione.

Salvo Esposito