Digitalizzazione, le ultime novità 2

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Sigilli elettronici

Esistono due tipi di sigilli: 1. sigillo elettronico avanzato 2. sigillo elettronico qualificato che nella definizione appaiono simili alla firma elettronica avanzata e alla firma elettronica qualificata, perché come riportato dall’articolo 36 del regolamento, il sigillo elettronico avanzato è connesso unicamente al creatore del sigillo, è idoneo a identificare il creatore del sigillo, è creato attraverso dati su cui il creatore del sigillo ha controllo ed è collegato ai dati cui si riferisce in modo da permettere l’identificazione di ogni modifica successiva dei dati; il sigillo elettronico qualificato, che oltre alle caratteristiche di quelli avanzati, si basano su certificati qualificati e realizzati attraverso dispositivi sicuri.

Con l’emanazione del regolamento eIDAS strumenti come il sigillo elettronico verranno forniti a pagamento da parte di soggetti chiamati servizi fiduciari, che dovranno garantire idonee garanzie in termini di qualità e sicurezza, inoltre si può affermare che con l’entrata in vigore del regolamento si apre la strada per realizzare il mercato unico digitale.

Certificati di autenticazione web

Attraverso i servizi di certificazione dei siti web i visitatori del sito possono accertare l’identità della persona fisica o giuridica che c’è dietro il sito.

I certificati qualificati di autenticazione di siti web contengono:

a) un’indicazione, almeno in una forma adatta al trattamento automatizzato, del fatto che il certificato è stato rilasciato quale certificato qualificato di autenticazione di sito web;

b) un insieme di dati che rappresenta in modo univoco il prestatore di servizi fiduciari qualificato che rilascia i certificati qualificati e include almeno lo Stato membro in cui tale prestatore è stabilito e il Nome o la ragione sociale (se pg);

c) il nome della persona (o la ragione sociale, se pg) a cui è stato rilasciato il certificato, o uno pseudonimo.

d) elementi dell’indirizzo, fra cui almeno la città e lo Stato, della persona fisica o giuridica cui è rilasciato il certificato;

e) il nome del dominio o dei domini gestiti dalla persona fisica o giuridica cui è rilasciato il certificato;

f) l’indicazione dell’inizio e della fine del periodo di validità del certificato;

g) il codice di identità del certificato che deve essere unico per il prestatore di servizi fiduciari qualificato; h) la firma elettronica avanzata o il sigillo elettronico avanzato del prestatore di servizi fiduciari qualificato che rilascia il certificato;

i) il luogo in cui il certificato relativo alla firma elettronica avanzata o al sigillo elettronico avanzato di cui alla lettera

h) è disponibile gratuitamente; j) l’ubicazione dei servizi competenti per lo status di validità del certificato a cui ci si può rivolgere per informarsi sulla validità dei certificato qualificato.

Documenti UNICI

L’articolo 19 modifica l’articolo 22 del CAD in materia di copie informatiche di documenti analogici prevedendo, al comma 3, che la copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico è prodotta mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell’originale e della copia.

La modifica tende a garantire la sussistenza anche di altri metodi che garantiscano la conformità del documento informatico rispetto a quello analogico basati sulla certificazione di processo del raffronto tra i due.

L’articolo, inoltre, abroga il comma 6 del citato articolo 22, che prevedeva che, fino all’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (di cui al comma 5 dell’articolo 22 del CAD) che individua i documenti analogici originali unici, permanesse l’obbligo della conservazione dell’originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all’originale dovesse essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente e allegata al documento informatico.

L’articolo 20 aggiunge il comma 2-bis all’articolo 23 del CAD che riprende quanto già disposto dal vigente articolo 23-ter, comma 5, che viene conseguentemente abrogato. In esso si prevede che sulle copie analogiche di documenti informatici possa essere apposto a stampa un contrassegno (sulla base delle regole tecniche di cui all’art. 71 CAD) tramite il quale è possibile accedere al documento informatico, ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica.

Il contrassegno sostituisce, a tutti gli effetti di legge, la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale e non può essere richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico.

“Contrassegno elettronico” o anche “Timbro digitale”, “Codice bidimensionale” o “Glifo”, termini che sono da intendersi come sinonimi, come quello strumento che può contenere un documento amministrativo informatico o un suo estratto o una sua copia o un suo duplicato o i suoi dati identificativi.

Il contrassegno, pur non assicurando di per sé la “corrispondenza” della copia analogica al documento amministrativo informatico originale contenuto nel contrassegno stesso o conservato dall’amministrazione che lo ha prodotto, fornisce la possibilità di effettuare la verifica di tale corrispondenza almeno per il tempo di disponibilità del servizio di verifica suddetta o per il tempo di validità giuridica del documento amministrativo, contrastando in tale modo i fenomeni di contraffazione.

Come previsto dalla norma, tale contrassegno sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa e non può essere richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico.

Il formato di output del contrassegno elettronico, ottenuto con la stampa su carta, è un “bitmap” riacquisibile tramite scanner o specifico viewer in dotazione, per essere visualizzato ad esempio, da smartphone o tablet (applicazioni ormai molto diffuse); la tecnologia legata al contrassegno elettronico si è evoluta velocemente permettendo di contenere oltre ai dati relativi al testo e all’immagine in forma binaria, anche file video, audio e dati biometrici.

Con questo articolo ritengo di aver concluso la parte che riguarda le novità più importanti.

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