Settembre 13, 2026

La Cucina italiana diventa patrimonio UNESCO

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La Cucina italiana diventa patrimonio UNESCO

La cucina italiana, il 10 dicembre 2025, è stata ufficialmente iscritta nella Lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell’UNESCO .

È stato riconosciuto il valore culturale sociale e intergenerazionale.

Il riconoscimento UNESCO

È la prima volta che l’Unesco inserisce la categoria “cucina nazionale” nella lista dei beni da tutelare. Viene così superato l’approccio concentrato su singole specialità come la pizza napoletana o la dieta mediterranea.

L’UNESCO ha premiato la cucina italiana non come singolo piatto o tecnica, ma come vera e propria pratica culturale.

Questo significa che la cucina italiana è stata riconosciuta come veicolo di cultura, in quanto le conoscenze, i rituali, i gesti e le tradizioni vengono trasmesse di generazione in generazione su tutto il territorio nazionale.

Valore culturale e sociale

Per la cucina italiana si tratta di un riconoscimento molto importante.

I parametri seguiti dall’Unesco sono stati più di uno.

L’Unesco ha considerato innanzitutto le tradizioni di ciascuna regione, così ricche e diverse in base alla incredibile diversità dei territori e che valorizza anche la stagionalità degli ingredienti e la biodiversità locale.

Fondamentali sono state le pratiche quotidiane come la preparazione del pane, della pasta, la stagionatura dei formaggi e dei salumi. Ma anche i rituali conviviali come il pranzo domenicale in famiglia. Un insieme di valori, dunque, che unisce le generazioni e favorisce la condivisione e il senso di appartenenza.

Il cibo diventa così un atto comunitario e culturale.

È un riconoscimento importante in quanto non solo viene rafforzato il Made in Italy ma si contrasta il tentativo di appropriazione del marchio italico.

Impatto economico e turistico. Il rafforzamento del Made in Italy

La cucina italiana ha un valore economico globale in 251 miliardi di euro.

Si registra una forte domanda internazionale soprattutto da parte di Stati Uniti e in Cina.

Il riconoscimento UNESCO incentiverà il turismo enogastronomico, con la promozione delle tradizioni locali e dei prodotti tipici.

Nel dossier UNESCO sono evidenziati come aspetti fondamentali, la sostenibilità e riduzione degli sprechi, la trasmissione dei saperi e delle ricette tradizionali, convivialità e ritualità del pasto condiviso, la biodiversità e la valorizzazione dei prodotti locali.

L’Italia vanta un patrimonio immateriale immenso: si pensi alle tradizioni orali, alle consuetudini sociali e riti festivi, al canto a tenore dei pastori della Barbagia in Sardegna, o al teatro delle marionette siciliane, l’opera dei pupi, l’arte della liuteria cremonese, l’arte dei muretti a secco, le celebrazioni religiose (es. la Perdonanza Celestiniana, la celebrazione religiosa che si tiene a L’Aquila).

Si tratta di testimonianze aventi valore di civiltà che non sono contenute e rappresentate in una res.

L’Italia attualmente vanta 20 elementi nella Lista del patrimonio culturale, di cui ben nove legati all’agroalimentare, tra cui la dieta mediterranea, l’arte dei piazzaioli napoletani e la coltivazione della vite ad alberello di Pantelleria.

Il riconoscimento da parte dell’Unesco del valore della cucina italiana è un inno ad un patrimonio vivo e dinamico. Tradizione e innovazione si uniscono e simboleggiano la nostra identità culturale.

Il cibo diventa un modello sociale e culturale che valorizza la comunità e invita il mondo interno a partecipare a questa esperienza unica.

Tutela UNESCO e tutela come bene culturale: la differenza

Patrimonio dell’umanità non significa tuttavia che la cucina italiana sia tutelata dal nostro ordinamento come bene culturale.

Nel nostro sistema giuridico il carattere materiale della cosa è considerato uno degli elementi costitutivi ed imprescindibili del bene culturale. Ne consegue che la cucina italiana, rientrando ora nella categoria dei beni immateriali, è come tale tutelata dall’UNESCO, ma non dalla legislazione italiana.

Tuttavia, si registrano delle aperture, contenute anche nel codice dei beni culturali dl.  Lvo 42/2004 (art. 7 bis), nei confronti dei beni culturali immateriali o volatili, non consistenti in cose materiali, oppure previste da disposizioni extra codice.

La normativa contenuta nel codice dei beni culturali e del paesaggio

Il nostro ordinamento non contempla una disciplina espressamente dedicata ai beni immateriali, anche se nel tempo il legislatore ha posto in essere tentativi di affrancare i beni culturali dal riferimento alla materialità: “sono beni culturali quelli che compongono il patrimonio storico, artistico, monumentale, demo-etnoantropologico, archeologico, archivistico e librario e gli altri che costituiscono testimonianza avente valore di civiltà così individuati in base alla legge” (148, lett. a), del d.lg. 31 marzo 1998, n. 112, (poi abrogato dall’art. 184 del Codice dei beni culturali e del paesaggio) e di ampliare la categoria dei beni culturali: “I beni non ricompresi nelle categorie elencate agli articoli 2 e 3 sono individuati dalla legge come beni culturali in quanto testimonianza avente valore di civiltà” (art. 4 del Testo Unico dei beni culturali e ambientali) e: “sono beni culturali (…) le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà” (art. 2, comma 2, del Codice).

Il Codice, infatti, salvo il riferimento contenuto nell’art. 7-bis, non presta attenzione ai beni immateriali che non si sostanziano in “cose” o beni materiali.

Questo, nonostante che le Convenzioni internazionali abbiano formalmente richiamato gli Stati a predisporre misure di salvaguardia per la protezione e la valorizzazione del patrimonio immateriale, fornendo “elementi utili per proporre interventi di riforma”.

Occorre tuttavia rammentare che il concetto di patrimonio immateriale ha radici autoctone e più risalenti rispetto alle Convenzioni e ai documenti Unesco (la Recommendation for Safeguarding of Traditional and Popular Culture, del 1989 e il progetto Intangible Heritage del 1999), rinvenendo la propria origine negli studi effettuati dai folkloristi e dai demologi, in Italia, a cavallo tra il XIX e il XX secolo.

I tentativi del passato

Non è un caso allora che pochi anni dopo l’istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali (avvenuta nel 1975), quest’ultimo avesse dimostrato una certa sensibilità verso la materia, pubblicando (in collaborazione con l’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione e il Museo Nazionale delle Arti e delle Tradizioni Popolari) un volume dedicato alla “Ricerca e catalogazione della cultura popolare”, contenente, tra l’altro, la normativa sulla catalogazione di quei beni che oggi vengono definiti immateriali.

Nonostante l’attenzione riservata a livello interdisciplinare ai beni intangibili, tuttavia il legislatore, sino ad ora, non ha previsto una normativa unitaria sul patrimonio immateriale. Nel silenzio che connota il settore a livello centrale, non va, però, sottaciuta la breccia aperta da alcune regioni, le quali, mosse dall’intento di preservare i loro elementi identitari (dialetti, usi ed eredità immateriali), hanno compreso la “necessità di prevedere forme di protezione del patrimonio intangibile” dotandosi di proprie discipline.

È probabile che sia maturata la convinzione dell’opportunità di elaborare una precipua normativa per i beni c.d. volatili, sia sulla scorta del modello Unesco, volto a delineare una disciplina generale sulla salvaguardia del patrimonio immateriale, sia attraverso l’inserimento nel Codice dei beni culturali di una sezione dedicata ai beni intangibili.

Se tale obiettivo fosse raggiunto si conferirebbe finalmente un riconoscimento e una dignità a quella componente del patrimonio culturale saldamente ancorata alle tradizioni, alle origini e ai profili identitari delle popolazioni di un dato territorio.

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