Il MIUR (oggi MI) sceglie i docenti ma non sappiamo come
Intervista all’avv. Maurizio Danza, legale che segue laureati che non vedono riconosciuta la loro abilitazione conseguita fuori dall’Italia
Nell’articolo Siamo In Europa ma il MIUR non è d’accordo abbiamo trattato un tema tanto paradossale quanto delicato: nonostante la legge europea e le sentenze del TAR, il Ministero dell’Istruzione Italiano spesso (non sempre abbiamo scoperto), non riconosce i titoli abilitanti conseguiti in altri paesi europei.
Il Ministero dell’Istruzione Italiano non vuole riconoscere a più di 4.000 laureati italiani abilitati in Romania il loro titolo all’insegnamento.
Però non è un veto che pone proprio a tutti… e questo ci ha incuriositi.
Così abbiamo chiesto all’avvocato Maurizio Danza del foro di Roma di spiegarci cosa ha trovato tra i decreti emessi dal MIUR.
Lo studio Danza ha tra i suoi assisititi un folto gruppo di laureati a cui non viene riconosciuta l’abilitazione conseguita in Romania.
Avvocato Danza, ci conferma che il criterio di sbarramento applicato dal MIUR nei confronti di chi ha conseguito l’abilitazione all’insegnamento in paesi europei diversi dall’Italia, non è uguale proprio per tutti?
Lo devo confermare.
Nel corso del nostro lavoro, abbiamo studiato alcuni giudizi innanzi al TAR Lazio e al Consiglio di Stato da cui emergerebbe la anomala vicenda da voi definita nel vostro articolo “ una nota stonata”.
In poche parole abbiamo riscontrato la esistenza di taluni decreti di riconoscimento emessi del MIUR a favore di alcuni laureati italiani abilitati in Romania, attualmente negati a tutti gli altri, tra cui i ricorrenti rappresentati dal legale.
Quindi il criterio non è uguale per tutti?
Da una parte ci sono migliaia di abilitati in Romania che si vedono rifiutato il riconoscimento dell’abilitazione e dell’altra ci sono altri abilitati che invece sono stati riconosciuti e non hanno avuto alcun problema?
Esatto.
Per la precisione abbiamo da una parte migliaia di abilitati che subiscono una ingiustizia e dall’altra un piccolo gruppo che sembra superiore ai criteri comuni.
Può spiegarcelo meglio?
Sono stati emanati dei decreti di riconoscimento a favore di alcuni abilitati in Romania, nella stessa identica situazione dei nostri ricorrenti.
Anzi, pensi che i tre abilitati in Romania, cui si riferiscono gli unici decreti di riconoscimento prodotti nei giudizi dinanzi alla magistratura , mai revocati dal MIUR , sono stati ammessi alle procedure concorsuali riservate e risultano inseriti utilmente nel sistema di reclutamento della pubblica istruzione , con grave disparità di trattamento a danno di migliaia di abilitati italiani.
Ma come è possibile?
Ai fatti, in cosa consiste la grave disparità di trattamento a danno dei ricorrenti dal medesimo patrocinato?
Mi permetta di fare una precisazione: a differenza dei tre abilitati cui si riferiscono i decreti, i miei ricorrenti così come migliaia assistiti da altri studi legali, si sono visti costretti ad intraprendere ben due giudizi, avendo dovuto adire prima il TAR Lazio che si era espresso negativamente, e successivamente il Consiglio di Stato che ha accolto i ricorsi riconoscendo la validità delle abilitazioni all’insegnamento in Romania.
Ma non sono sufficienti le pronunce positive del Consiglio di Stato ai fini dei decreti di riconoscimento del MIUR?
Dovrebbe ma non è così.
Il MIUR, nonostante la condanna, non ha eseguito spontaneamente le sentenze dei Giudici, costringendo i ricorrenti all’ ulteriore giudizio di ottemperanza che si terrà a maggio e che è finalizzato alla condanna del MIUR ad emanare, anche attraverso un Commissario ad acta, i decreti di riconoscimento all’ esercizio della professione docente a pieno titolo anche in Italia.Aggiungo inoltre, che risulta da altri atti che il MIUR, stia condizionando – improvvisamente- la emanazione del decreto di riconoscimento, disponendo nei confronti dei beneficiari delle sentenze ( a differenza dei tre abilitati destinatari del favor) “misure compensative” previste dalla direttiva dell’Unione Europea n°36 del 2005, di durata anche fino a due anni: tutto ciò eludendo palesemente le sentenze del TAR e del Consiglio di Stato e senza tener conto illegittimamente dei titoli professionali e della specifica esperienza di insegnamento maturata dai ricorrenti abilitati in Romania, come previsto giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea.
La situazione è quasi surreale.
Ci sono soluzioni diverse da quelle giudiziarie a favore degli abilitati in Romania?
Ci sono soluzioni per ogni cosa, ma deve esserci la volontà di cercarle.
Per quanto mi riguarda dichiaro la mia disponibilità a partecipare ad un ulteriore tavolo tecnico con il MIUR -come già fatto nel marzo del 2019 con la Responsabile della Direzione dell’Ufficio VII e l’Avvocatura dello Stato-, finalizzato ad una soluzione della annosa questione a favore degli abilitati in Romania, che in mancanza dei decreti di riconoscimento, corrono il rischio di ulteriori conseguenze dannose.
Infine, tale riconoscimento costituisce strumento indispensabile per garantire sia il diritto all’esercizio della professione docente in Italia tutelato dalla Direttiva Europea sia il diritto al lavoro dei ricorrenti, allo stato fortemente compromesso da comportamenti amministrativi palesemente illegittimi.
Grazie avvocato, ci auguriamo che si trovi una pacificazione di questa anomalia.
Faremo tutto il possibile.
E anche noi speriamo che l’avvocato Danza e tutti gli altri studi che si stano occupando di questo tema possano in fretta far tornare il MIUR a più miti consigli.
Ricordiamo che il nuovo anno scolastico e vicino e dopo questi anni terribili per la scuola italiana abbiamo bisogno di docenti formati a abilitati per recuperare il gap formativo.
Come sappiamo, il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi sta facendo molta pressione affinché la scuola possa ripartire con un corpo docente adeguato e abilitato, sarebbe molto pericoloso per le prossime generazioni non soddisfare questa attesa.