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l Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha firmato il decreto che stanzia 400 milioni di euro per finanziare attività di inclusione, socialità e potenziamento delle competenze per il periodo di sospensione estiva delle lezioni. che prevedono, in particolare , attività, sportive, musicali, teatrali, ludiche e ricreative.

L’utilizzo delle risorse (400 mln ) di cui al DM Istruzione 11 aprile 2024 n. 72 Valditara  deve essere programmato con gli Enti Locali ai sensi del comma 22 dell’art.1 della Legge 107/2015  (Le Istituzioni scolastiche e gli Enti locali promuovono…anche in collaborazione con….) ed in particolare con i Comuni titolari della competenza in merito alle funzioni sociali, ricreative etc. di cui trattasi ai sensi sensi dell’art. 13 del TUEL (“Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale , precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona ed alla comunità…”) .

La programmazione congiunta è dovuta al fine di evitare sovrapposizioni con le analoghe iniziative (Centri ricreativi estivi ….etc.) proprie dei Comuni ed esclusioni nella coperture del bisogno espresso dai Comuni quali rappresentanti del territorio, laddove l’impiego delle risorse fosse rimesso alla mera discrezionalità delle scuole. 

Resta inoltre il dubbio sulle ragioni per cui gli insegnanti – e solo gli insegnanti – che sono in servizio e retribuiti durante la sospensione delle attività didattiche come il restante personale scolastico, debbano, stando a quanto dichiarato dal Ministro, essere ulteriormente remunerati per poter svolgere le attività programmate dalla scuola nel periodo di sospensione delle attività didattiche , nell’ambito delle funzioni proprie .

Legge 107/2015 art.1 comma 22. “Nei periodi di sospensione dell’attività didattica, le istituzioni scolastiche e gli enti locali, anche in collaborazione con le famiglie interessate e con le realtà associative del territorio e del terzo settore, possono promuovere, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, attività educative, ricreative, culturali, artistiche e sportive da svolgere presso gli edifici scolastici.

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